Legge 30.07.2012, n. 126
1. Agli effetti tributari gli enti appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione.
2. Gli enti dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
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