Legge 30.07.2012, n. 126
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti all'Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto dell'Arcidiocesi di cui all'articolo 3.
2. L'accesso dei ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma è libero e senza limitazioni di orario.
3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell'Arcidiocesi.
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