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Legge 30.07.2012, n. 127

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Allegato - Intesa 4 aprile 2007 tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Preambolo

La Repubblica italiana e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (di seguito per brevità indicata anche come Chiesa), richiamandosi ai principi di libertà religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 e successive integrazioni, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, 881;

Considerato

che in forza dell'articolo 8 della costituzione, secondo e terzo comma, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

che uno dei principi della «Chiesa» è obbedire, onorare e sostenere le leggi;

preso atto che la «Chiesa» non intende partecipare alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF;

ritenuto che la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi nello Stato non sia più idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l'opportunità di addivenire ad un'intesa;

Convengono

che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della «Chiesa», la citata legislazione sui culti ammessi.

Art. 1 - Libertà religiosa

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di pr

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