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Legge 30.07.2012, n. 127

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 13 - Istituzione di scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parità possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

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