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Legge 30.07.2012, n. 127

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 14 - Matrimonio

1. Ferma restando l'autonomia della Chiesa in materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della Chiesa, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi possono, altresì, rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta.

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