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Legge 30.07.2012, n. 127

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 18 - Mutamenti degli enti ecclesiastici

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico della Chiesa civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'«Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni».

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'organo statutariamente competente della Chiesa, determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.

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