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Legge 30.07.2012, n. 127

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 21 - Trasferimento di beni

1. I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni da parte della «Foreign Lands Corporation», della «Property Reserve Inc.» (già «Deseret Title Holding Corporation»), della «Deseret Management Corporation» e della «Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of latter day Saints», tutte con sede a Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America, nonché della «Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzen Tage in der Schweiz», con sede a Zurigo, Svizzera, effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

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