Legge 30.07.2012, n. 127
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano:
a) attività di religione o di culto, quelle dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
2. La Repubblica prende atto che, per la Chiesa, la cura delle necessità delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati. Tale attività è comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.
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