Legge 30.07.2012, n. 127
1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa, incluso l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, aventi fine di religione o di culto, così come le attività esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilità di norme più favorevoli.
2. Gli enti di cui al comma 1, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attività diverse da quelle di religione o di culto. In tale caso dette attività saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.
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