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Legge 30.07.2012, n. 127

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 24 - Deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che la Chiesa si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attività di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'«Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni».

3. Le modalità relative alle deduzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predispone eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Chiesa.

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