Legge 30.07.2012, n. 127
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa, nonché degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte.
2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti della Chiesa, comunità ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
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