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Legge 30.07.2012, n. 127

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 28 - Ulteriori intese

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, prima del termine di cui al comma 1, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

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