Legge 30.07.2012, n. 127
1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Chiesa liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 4 e 5, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della Chiesa, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce, altresì, la libera comunicazione e collaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.
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