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Legge 30.07.2012, n. 127

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 4 - Ministri di culto

1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della Chiesa le seguenti persone:

a) i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto;

b) i vescovi e i presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di più piccole dimensioni;

c) i presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attività e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio;

d) i presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.

3. Ai ministri di culto è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.

4. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10 e 14, e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

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