Legge 30.07.2012, n. 127
1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della Chiesa le seguenti persone:
a) i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto;
b) i vescovi e i presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di più piccole dimensioni;
c) i presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attività e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio;
d) i presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.
3. Ai ministri di culto è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.
4. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10 e 14, e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.