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Legge 30.07.2012, n. 127

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 5 - Missionari e presidenti di missione

1. La Chiesa svolge attività missionaria in Italia. A tale fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e presidenti di missione, ai quali è assicurato il libero svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato.

2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessità delle anime, le attività di istruzione ed evangelizzazione.

3. I permessi di soggiorno ai presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione sono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e sono rinnovati per una volta in modo da coprire l'intera durata del periodo di missione, sempreché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro status, rilasciata dall'autorità religiosa, la quale dovrà fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire.

4. La Chiesa provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la Chiesa medesima, anche ai fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 6, 8 e 9, e attesa l'esistenza di una pluralità di mini

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