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Legge 30.07.2012, n. 127

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 9 - Assistenza spirituale ai ricoverati

1. I ministri di culto e i missionari della Chiesa possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla Chiesa o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo.

2. L'accesso dei ministri di culto e dei missionari di cui al comma 1 alle strutture di cui al medesimo comma per i fini ivi indicati è libero e senza limitazione d'orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla autorità religiosa preposta alla Chiesa più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

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