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Legge 30.07.2012, n. 128

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 17 - Regime tributario degli enti della confessione

1. Agli effetti tributari gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

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