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Legge 30.07.2012, n. 128

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 23 - Emittenti radiotelevisive

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo, garantiti dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunità associate alla Chiesa apostolica in Italia, operanti in ambito locale relative alla disponibilità di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicità della gestione e una adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla disciplina del settore.

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