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Legge 30.07.2012, n. 128

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 32 - Ulteriori intese

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa, al termine del decimo anno, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa apostolica in Italia con lo Stato, sono promosse, previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

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