Ordinanza MIUR 31.07.2012
1. L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 22 settembre 2012, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.