Circolare PCM 10.05.2012, n. 4
Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dell'art. 1, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. (G.U. 31.07.2012, n. 177)
Sono pervenute a questa Amministrazione richieste di chiarimenti per dare corretta applicazione all'art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall'art. 1, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.
1. Trasmissione sentenze.
La novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012 disciplina l'ipotesi in cui un procedimento, attivato d'ufficio o su istanza di parte, non sia stato chiuso, con l'adozione del provvedimento, nel termine fissato dalla legge o da un regolamento della stessa Amministrazione.
L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012 ha in primo luogo previsto, novellando il comma 8 del citato art. 2, che le sentenze passate in giudicato, che hanno accolto un ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'Amministrazione, devono essere trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. Nel silenzio della legge si ritiene che la trasmissione debba essere effettuata dagli Uffici giudiziari e non dalla stessa Amministrazione, avendo i primi i dati relativi al passaggio in giudicato della decisione. L'art. 1 dell'all.to 2 al d.lgs. 7 luglio 2010, n. 104, nel testo modificato dal primo correttivo al codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, ha infatti previsto che nel registro generale dei ricorsi sia annotata la notizia relativa alle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. In tal modo anche le Segreterie dei Tribunali amministrativi regionali sono in condizioni di sapere quando la sentenza di primo grado passa in giudicato.
2. Poteri sostitutivi.
L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012, dopo aver individuato, modificando il comma 9 dell'art. 2, l. n. 241 del 1990, le sanzioni a carico del dirigente e del funzionario che hanno omesso di adottare il provvedimento o che lo hanno adottato in ritardo, ha poi disciplinato l'attivazione dei poteri sostitutivi, introducendo nel citato art. 2 i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies.
Il comma 9-bis prevede
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