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D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 22.05.2012

Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali. (G.U. 21.06.2012, n. 143)

Art. 5 - Commissario ad acta - certificazione mediante piattaforma elettronica

1. Decorso il termine di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, nè sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla competente Ragioneria territoriale dello Stato mediante piattaforma elettronica utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.

2. Il direttore della competente Ragioneria territoriale dello Stato, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente, nomina un commissario ad acta utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.

3. L'incarico di commissario ad acta è conferito prioritariamente a un dirigente o funzionario dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura - ufficio territoriale del Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato.

4. Il commissario ad acta opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso l'ente debitore ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.

5. Il commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione in forme telematiche utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 2-bis entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina, e ne dà contestuale comunicazione all'ente debitore.

6. Le attività previste dal prese

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