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D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 22.05.2012

Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali. (G.U. 21.06.2012, n. 143)

Art. 7 - Monitoraggio

1. L'amministrazione o ente debitore comunica mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro - l'ammontare delle certificazioni rilasciate, incluse quelle di cui all'art. 2, specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile all'incasso. La comunicazione include l'indicazione del capitolo di spesa e della tipologia di residuo passivo, corrente o in perenzione, inerenti alla somma oggetto di certificazione. Tale comunicazione non è necessaria nel caso di certificazioni su piattaforma elettronica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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