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Decreto legge 07.05.2012, n. 52

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. (G.U. 08.05.2012, n. 106)

Capo I - Norme organizzative

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 3 - Organizzazione e programma di lavoro 4

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce:

a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;

b) l'indennità del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario. Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al presente comma sono trasmessi altresì alle competenti Commissioni parlamentari.

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Articolo abrogato dal D.L. 21.06.2013, n. 69,

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