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D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 22.05.2012

Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (G.U. 21.06.2012, n. 143)

Art. 3 -

1. Gli uffici dell'amministrazione statale debitrice verificano l'avvenuta assunzione dell'impegno contabile e rilevano l'importo del credito esistente che può essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato, verificando la persistenza delle situazioni giuridiche soggettive e l'effettiva sussistenza dei prescritti requisiti di liquidità ed esigibilità; procedono inoltre alla verifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) ed al relativo regolamento attuativo adottato con decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, n. 40.

2. Gli uffici di cui al comma 1 del presente articolo ordinano i crediti che presentano i suddetti requisiti, secondo il seguente ordine di precedenza:

a) per anno, a partire dal meno recente;

b) nell'ambito dello stesso anno, secondo la data del titolo che dà diritto al pagamento;

c) nell'ambito della stessa data, secondo gli importi meno elevati.

3. Gli uffici suddetti, per ogni esercizio finanziario, verificano altresì la relativa iscrizione delle somme impegnate nel conto dei residui passivi e producono le liste dei crediti da estinguere mediante assegnazione di titoli di Stato, separatamente per i residui passivi al 31 dicembre 2011 e per i residui andati in perenzione, per i quali deve essere specificamente indicata la partita di riferimento nell'anagrafe dei residui passivi perenti. Ciascuna delle predette liste deve contenere, per ciascun richiedente:

a) i dati dell'istanza;

b) l'ammontare del credito spettante complessivo;

c) l'ammontare del credito spettante da rimborsare mediante titoli di Stato;

d) l'ammontare del credito spettante da rimborsare mediante le procedure ordinarie;

e) gli estremi de

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