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D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 22.05.2012

Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (G.U. 21.06.2012, n. 143)

Art. 4 -

1. Il Dipartimento del tesoro, acquisito l'elenco dei creditori aventi diritto al rimborso, con l'indicazione degli importi dei crediti da estinguere, procede all'emissione ed all'assegnazione dei titoli tramite la Banca d'Italia e provvede a comunicare al Dipartimento delle finanze ed all'Agenzia delle entrate l'importo dei titoli in corso di assegnazione, ai fini del corrispondente versamento da parte dell'Agenzia medesima del controvalore dei titoli di Stato, sull'apposito capitolo n. 5060 (capo X) dell'entrata del bilancio dello Stato, mediante utilizzo di quota parte delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», entro il limite di 2.000 milioni di euro.

2. Ai creditori verranno assegnati speciali Certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° novembre 2012 e scadenza 1° novembre 2016, con taglio minimo di 1.000 euro, a tasso d'interesse fisso pagabile in rate semestrali posticipate, che verrà determinato con il decreto di emissione dei predetti Certificati di credito, secondo le condizioni di mercato alla data di emanazione del medesimo.

3. Una volta comunicata da parte del Dipartimento del tesoro al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'avvenuta emissione dei titoli di Stato, sui capitoli su cui sono iscritti i residui passivi verranno registrate economie di bilancio, sul conto del patrimonio saranno cancellate le partite debitorie, per un importo corrispondente all'ammontare dei titoli emessi.

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