Nota MIUR 17.05.2012, prot. n. 2986
Richieste di cessazione trattenuta ex ENAM.
Pervengono a questo Ministero numerose diffide da parte del personale docente delle scuole dell'infanzia e primarie, in servizio a tempo indeterminato, volte a far cessare la trattenuta mensile dello 0,80%, operata d'ufficio sulle proprie retribuzioni a favore dell'ex ENAM, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del DLCPS del 21 ottobre 1947, n.1346, come modificato dalla legge n. 93 del 7 marzo 1957, in considerazione del fatto che il predetto Ente è stato soppresso dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 7, commi 3-bis e 4.
Tali diffide hanno in indirizzo anche le competenti "Direzioni Provinciali dei Servizi vari del Tesoro".
Al riguardo occorre precisare che la trattenuta non può essere revocata in quanto prevista da una norma che non è stata abrogata con la legge di soppressione dell'ENAM.
Le funzioni dell'Ente abolito sono state attribuite prima all'INPDAP, con la citata legge n. 122/2010, e, successivamente, all'INPS con la legge 22 dicembre 2011, n. 241, art. 21, comma 1.
Al fine di garantire la continuità dell'erogazione delle funzioni assistenziali, l'INPS ha avviato un processo di "reingegnerizzazione operativa ed informatica" delle singole linee di attività, con l'obiettivo sia di colmare il vuoto lasciato dalla soppressione degli Organi periferici dell'ex ENAM, sia di ottimizzare i livelli di efficacia dell'erogazione delle prestazioni assistenziali e, per rendere più facile agli iscritti l'accesso alle informazioni sulle prestazioni magistrali, ha attivato una mailing list, indirizzata alle scuole statali primarie e dell'infanzia.
Inoltre, lo stesso Ente ha emanato la nota dell'8 marzo 2012, dove sono esplicitate le varie prestazioni assistenziali erogate agli iscritti ex ENAM.
Si ritiene utile precisare che la richiamata legge 241/2011 ha, altresì, previsto al comma 6, l'integrazione del Comitato Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'INPS di ulteriori 6 componenti "per assicurare una adeguata rappresentanza degli interess
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