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Provvedimento MAE 15.05.2012

Disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento di supplenze per i posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero previste dal D.L.vo 16.4.94 n. 297 e successive modifiche.

Art. 10 - Redazione delle graduatorie

1. Il dirigente scolastico o, in mancanza, l'autorità consolare, esaminate le domande presentate dagli aspiranti, attribuisce i punteggi sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti e delle annesse tabelle di valutazione dei titoli e procede alla compilazione delle graduatorie, distintamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per i corsi di lingua e cultura a livello elementare, per i corsi di lingua e cultura a livello medio e per ciascuna delle classi di concorso di scuola secondaria previste dal citato decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e successive modifiche o integrazioni D.M. n. 22 del 9/2/2005, relative ai posti di contingente statale istituiti nella circoscrizione consolare e agli insegnamenti impartiti nell'istituzione scolastica statale.

2. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni.

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