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Provvedimento MAE 15.05.2012

Disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento di supplenze per i posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero previste dal D.L.vo 16.4.94 n. 297 e successive modifiche.

Art. 12 - Pubblicazione delle graduatorie - Reclami - Ricorsi

1. Le graduatorie provvisorie redatte ai sensi del presente provvedimento sono pubblicate, entro la data del 20/7/2012, all'albo della Rappresentanza Diplomatica, o dell'Ufficio consolare, e delle istituzioni scolastiche interessate. Per favorirne la consultazione e la conoscenza, anche ai fini della presentazione di eventuali reclami, le graduatorie vengono anche pubblicate sui siti Internet delle ambasciate o uffici consolari, ove presenti (vedi all. 6).

2. Avverso le graduatorie medesime è ammesso reclamo, che deve essere rivolto al dirigente scolastico o all'autorità consolare responsabile delle graduatorie, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle medesime.

3. Dopo la decisione sui reclami, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione degli stessi, le graduatorie definitive sono affisse all'albo della sede consolare e presso l'istituzione scolastica interessata.

4. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le stesse è esperibile il ricorso al Tar o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.

5. L'autorità consolare provvede ad inviare copia delle graduatorie definitive al Ministero degli affari esteri - D.G.S.P. - Ufficio V .

6. L'Amministrazione, con riferimento alla legge 31/12/1996 n. 675 e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dalla presente circolare.

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