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Provvedimento MAE 15.05.2012

Disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento di supplenze per i posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero previste dal D.L.vo 16.4.94 n. 297 e successive modifiche.

Art. 7 - Disponibilità per le supplenze brevi

1. Con successivo provvedimento la D.G.S.P. del Mae emanerà, entro la data del 30 giugno 2012, le nuove disposizioni per il conferimento delle supplenze presso le istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero. Tali disposizioni verranno pubblicate sul sito internet del Ministero affari esteri www.esteri.it (politica estera - cultura - istituzioni scolastiche - supplenze all'estero).

2. Gli aspiranti possono indicare, secondo le apposite modalità previste nei mod. A/1, A/2, A/3, la propria disponibilità ad essere chiamati con priorità secondo celeri modalità di interpello e di risposta così come indicato nel successivo punto 3, per supplenze brevi aventi la seguente durata:

- fino a 20 giorni, nella scuola secondaria di I e II grado;

- fino a 10 giorni, nella scuola primaria e nei corsi di lingua e cultura italiana.

3. Per le supplenze di cui al precedente punto 2 vigono le seguenti modalità:

- gli uffici scolastici consolari o le scuole interpellano gli aspiranti, che hanno dichiarato la loro disponibilità per le supplenze brevi, contattando prima i residenti e poi i non residenti nell'ordine della fascia di appartenenza, nelle 24 ore successive alla comunicazione dell'assenza del titolare utilizzando il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso o indirizzo e-mail indicati in via obbligatoria dagli aspiranti come previsto nell'apposito spazio dei mod. A/1, A/2, A/3;

- gli aspiranti interpellati hanno l'obbligo di far pervenire la loro risposta entro le 24 ore successive alla comunicazione della proposta di nomina da parte dell'ufficio scuola o della scuola; in caso contrario gli stessi incorreranno nelle specifiche sanzioni previste e disciplinate dalle disposizioni che saranno emanate con il provvedimento di c

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