Circolare PCM 08.03.2012, n. 2
Decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva Italia" - art. 24 limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni. (G.U. 02.07.2012, n. 152)
1. Premessa.
Come noto, nell'ambito della recente manovra, recante misure per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, con l'art. 24 è stata introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici. Considerati il rilevante impatto delle norme e le numerose richieste di chiarimento pervenute dalle amministrazioni, con la presente circolare, condivisa nei contenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS - gestione ex INPDAP, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni interpretative per un'omogenea applicazione della disciplina soprattutto relativamente agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro o di impiego, mentre gli aspetti propriamente pensionistici saranno trattati in apposita circolare dell'Ente previdenziale.
2. Limiti di età per la permanenza in servizio.
Le recenti norme hanno previsto dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, hanno abrogato il regime delle finestre per la decorrenza del trattamento ed hanno introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012. In generale, il regime dell'art. 24, applicabile dal 1° gennaio 2012, prevede la «pensione di vecchiaia», conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, e la «pensione anticipata», conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, fermo restando quanto previsto dai commi 14, 17 e 18 del medesimo articolo.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP, uomini e donne, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2012 si consegue al compimento del 66° anno di età (commi 6 e 7 dell'art. 24) in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Per i
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