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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 16.03.2012

Modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (G.U. 23.04.2012, n. 95)

Allegato A - Operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica e che possono essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero senza che siano state formulate osservazioni

- sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita di immobili;

- sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili;

- vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

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