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Decreto legislativo 02.03.2012, n. 24

Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. (G.U. 22.03.2012, n. 69)

Art. 4 - Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Per tutta la durata della somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutta la durata della missione»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore»;

c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo:

a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;

b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.

5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sinda

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