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Decreto legislativo 02.03.2012, n. 24

Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. (G.U. 22.03.2012, n. 69)

Art. 7 - Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All'articolo 23 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.»;

c) al comma 8, le parole: «In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono soppresse e le parole: «al termine del contratto di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «al termine della sua missione»;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Resta salva la facoltà per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore.».

2. Resta ferma la previsione di cui all'articolo 35, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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