Decreto legislativo 29.03.2012, n. 49
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per «università», «ateneo» o «atenei», le istituzioni universitarie italiane statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale;
c) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
d) per FFO, il Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) per Fondo per la programmazione del sistema universitario, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
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