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Decreto legislativo 29.03.2012, n. 49

Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5. (G.U. 03.05.2012, n. 102)

Art. 8 - Costo standard unitario di formazione per studente in corso

1. Il costo standard unitario di formazione per studente in corso, di seguito costo standard per studente, è il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università.

2. La determinazione del costo standard per studente è definita, secondo quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANVUR, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento considerando le voci di costo relative a:

a) attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente;

b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente;

c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari;

d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari.

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