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D.P.C.M. 23.03.2012

Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. (G.U. 16.04.2012, n. 89)

Art. 4 - Limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali

1. A decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 214 del 2011, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3, il personale di cui all'articolo 2 che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti, ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza.

2. Se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza, alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all' ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale di cui all' articolo 2 anche nell' ipotesi di conferimento di incarichi equiparati nell'ambito della medesima amministrazione.

4. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di optare per il trattamento economico previsto per l'incarico ricoperto, ove consentito.

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