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Legge 12.03.2012, n. 34

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 04.04.2012, n. 80)

Allegato - Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, modificativa dell'Intesa firmata il 29 marzo 1993 ed approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116

Premessa

La Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (d'ora in avanti denominata UCEBI), considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'Intesa stipulata in data 29 marzo 1993 ed approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, convengono, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della citata legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Art. 1 - Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI verrà indicata con la denominazione "Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia".

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente all'UCEBI, entro il mese di giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della le

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