Legge 22.03.2012, n. 38
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43».
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