Legge 22.03.2012, n. 38
1. Nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:
«Art. 50-bis. - (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero). - 1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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