Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.03.2012, prot. n. 25236
Compensi ai revisori presso le istituzioni scolastiche - chiarimenti.
Pervengono numerose richieste di chiarimenti, da parte rei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche, nominati in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ordine alla corretta determinazione, sotto il profilo fiscale e previdenziale, di quanto loro corrisposto.
La problematica attiene all'ulteriore decurtazione, pari all'ammontare dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), effettuata da molte scuole capofila, sull'importo del compenso, così come determinato dal Decreto interministeriale (MIUR-MEF) del 3 aprile 3007 e già ridotto del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.
Al riguardo, questo Ministero non può che concordare con quanto già manifestato da codesto Dicastero con la circolare, condivisa con questa amministrazione, n. 92 del 4 dicembre 2003, secondo la quale "rimane a carico della scuola l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)" relativa al compenso del revisore, quale reddito assimilato al lavoro dipendente e non al lavoro autonomo.
Peraltro, in ordine ai presupposti giuridico - normativi alla base del predetto calcolo del compenso, giova ricordare che il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. con il quale è stata istituita l'imposta in parola, stabilisce, all'articolo 3, che soggetto passivo d'imposta è il datore di lavoro che eroga il compenso e non il percipiente.
Pertanto, il presupposto giuridico della soggettività passiva del tributo trova fondamento nella stessa norma istitutiva del tributo che, in quanto tale, non può essere disattesa.
Anche l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso, nell'ambito della risoluzione n. 57 del 27/04/2001 con la quale ha fornito chiarimenti in merito, sostenendo: "che soggetto passivo del tributo debba considerarsi il ministro che eroga il compenso".
Inoltre, tale interpretazione trova ulteriore conferma anche nelle istruz
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