O.M. MIUR 05.03.2012, n. 20
Titolo I - Disposizioni comuni
1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio. Si fa presente che per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I e II grado, le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, per e nell'ambito della stessa scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. A tal fine, con nota n. 1132 del 16.2.2012 sono state date indicazioni sull'utilizzo di tale modalità.
Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine del 30 marzo 2012 o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità devono essere presentate su modello cartaceo.
2. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al dirigente scolastico dell'istituto di titolarità.
3. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall'art. 5, commi 1 e 2, del C.C.N.I. sulla mobilità, deve presentare domanda all'Ufficio scolastico regionale
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