O.M. MIUR 05.03.2012, n. 20
Titolo I - Disposizioni comuni
1. I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.
2. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:
- alla scuola o istituto di provenienza;
- alla scuola o istituto di destinazione;
- al locale dipartimento provinciale del tesoro.
4. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l'avvenuta assunzione di servizio esclusiva
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