Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.11.2012, n. 35
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali - modalità applicative.
1. Premessa
Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in oggetto (di seguito "D.M. certificazione") disciplina le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del predetto D.M., la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori. Nelle more della predisposizione della piattaforma, ai titolari dei crediti è stata fornita la possibilità di presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito secondo una modalità ordinaria, descritta nell'articolo 2 del D.M. certificazione.
Dell'entrata in esercizio di tale piattaforma, attualmente limitata alle funzionalità che consentono la registrazione delle amministrazioni e degli enti, è stato dato avviso mediante comunicato del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144 del 18 ottobre 2012. Dell'attivazione delle ulteriori funzionalità, che saranno progressivamente rese disponibili ai diversi soggetti coinvolti nel processo di certificazione, sarà data comunicazione sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si rammenta che la procedura ordinaria potrà essere utilizzata solo nelle more del rilascio della funzionalità di presentazione in forma telematica delle istanze di certificazione. Tuttavia, i procedimenti avviati con istanza presentata con la procedura ordinaria dovranno proseguire con la medesima modalità.
Per una efficiente gestione delle attività connesse alla tematica della certificazione, anche con riferimento alla fase ordinari
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