Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 07.11.2012, n. 27
Art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001 come modificato dall'art. 46 bis, comma 1, lettera a), D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) - contratto a tempo determinato - intervalli temporali.
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione generale concernenti la tematica della riduzione degli intervalli tra due contratti a tempo determinato, si ritiene opportuno fornire indicazioni di carattere interpretativo volte a chiarire la portata dei più recenti interventi "integrativi" di cui al Dl n. 83/2012 («Misure urgenti per la crescita del Paese») e alla relativa legge di conversione.
In primo luogo la disposizione di cui all'articolo 46-bis del Dl n. 83/2012 - secondo cui «i termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter (attività stagionali di cui al Dpr n. 1525/1963) e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati a ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» - ha carattere interpolativo dell'articolo 1, comma 9, lettera h), della legge n. 92/2012 che, a sua volta, si "inserisce" nel corpo dell'articolo 5, comma 3, del Dlgs n. 368/2001.
La citata disposizione richiama esplicitamente i "termini ridotti" di 20 e 30 giorni e tale richiamo non appare comunque messo in dubbio dalla circostanza secondo cui gli stessi termini sono collocati al secondo periodo della disposizione e non al "primo periodo", come letteralmente risultante dalla formulazione normativa.
Con l'occasione, si ritiene altresì necessario fornire una interpretazione in chiave sistematica del combinato disposto delle citate disposizioni con riferimento alle passibili deroghe alla durata degli intervalli tra due contratti a tempo determinato, precisando il ruolo in tale contesto della disciplina collettiva.
In primo luogo gli accordi di livello interconfederale o di categoria - ovvero, in via delegata, a livello decentrato - possono ridurre la durata degli intervalli per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate, legate all'avvio di una nuova attività, al lancio di un prodotto o di un servizio
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