D.M. MIUR 30.11.2012, n. 93
Allegato A - (Articolo 4, comma 1)
1. Sono condizioni necessarie per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di Tirocinio Formativo Attivo:
a) il parere positivo del collegio docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio;
b) il completamento dei campi previsti dal format «La scuola in chiaro» e il loro costante aggiornamento limitatamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, in attesa della definizione di appositi accordi inerenti le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale;
c) il conseguimento di un risultato nelle prove Invalsi di italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media regionale. A tal fine la domanda di accreditamento comprende una liberatoria affinché i dati riferiti alla stessa istituzione, rilevati dall'INVALSI a partire dall'anno scolastico 2010/2011, siano resi disponibili per la valutazione di merito. A seguito di motivato parere da parte di INVALSI, la condizione è considerata assolta anche nei casi in cui l'istituzione, pur non conseguendo i predetti risultati, abbia compiuto un significativo lavoro di miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza;
d) l'utilizzo nell'attività didattica delle TIC;
e) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti;
f) la congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse impegnabili.
2. Sono criteri per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l'accreditamento:
a) partecipazione dell'istituzione a progetti nazionali ed internazionali ovvero ad accordi con istituzioni universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni;
b) documentata partecipazione ad a
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