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D.M. MIUR 30.11.2012, n. 93

Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio. (G.U. 14.12.2012, n. 291)

Art. 2 - Elenco regionale delle istituzioni accreditate

1. Le università o le istituzioni AFAM stipulano apposite convenzioni con le istituzioni accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio, secondo quanto previsto dal presente decreto emanato ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.

2. Ai fini dell'accreditamento, le istituzioni possono costituire apposite reti finalizzate all'ottimizzazione delle prestazioni, anche coinvolgendo istituzioni scolastiche di gradi diversi.

3. Ciascun USR predispone e aggiorna annualmente, sulla base di un modello standardizzato elaborato a livello nazionale, un elenco telematico delle istituzioni accreditate. Detto elenco evidenzia, per ogni istituzione ovvero rete costituita ai sensi del comma 2 i seguenti dati:

a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;

b) piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio;

c) eventuali precedenti esperienze di svolgimento di tutoraggio per attività di tirocinio;

d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;

e) eventuale partecipazione dell'istituzione alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;

f) presenza di laboratori attrezzati;

g) eventuali altri elementi che possono evidenziare il valore delle esperienze realizzate dall'istituzione;

h) la documentazione di cui all'art. 5 comma 2;

i) l'eventuale accreditamento finalizzato allo svolgimento dei tirocini previsti dai percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

4. L'iscrizione all'elenco delle istituzioni scolastiche accreditate costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a ini

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