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D.M. MIUR 30.11.2012, n. 93

Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio. (G.U. 14.12.2012, n. 291)

Art. 3 - Commissione per l'accreditamento

1. Ogni USR istituisce una commissione preposta all'accreditamento delle istituzioni di cui all'art. 2.

2. La commissione valuta la sussistenza delle condizioni e fissa i requisiti necessari per l'accreditamento in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli allegati A, B e C, parte integrante del presente decreto.

3. La commissione vigila sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università e le istituzioni AFAM, sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 e sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio. Nel caso di mancato rispetto della convenzione, del venir meno delle condizioni, dei requisiti ovvero di irregolare svolgimento delle attività di tirocinio, l'istituzione interessata è espunta dall'elenco e non può fare nuova domanda prima di 3 anni scolastici.

4. La commissione è costituita con decreto del direttore generale dell'USR ed è formata dal direttore generale o da un suo delegato, scelto tra i dirigenti amministrativi o tecnici, con funzioni di presidente, e da quattro componenti, scelti tra dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, coordinatori didattici, anche in quiescenza, docenti con comprovata esperienza nel campo della formazione ed esperti nel settore della didattica e della valutazione. La designazione dei componenti avviene a seguito di apposito bando pubblicato sui siti dei relativi USR almeno 15 giorni prima della data di chiusura delle relative candidature. L'incarico di commissario è incompatibile con la funzione di direttore dell'istituzione o docente in servizio presso le istituzioni accreditate o che abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 2. In quest'ultimo caso, il componente cessa dall'incarico all'atto della presentazione della domanda.

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