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D.M. MIUR 30.11.2012, n. 93

Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio. (G.U. 14.12.2012, n. 291)

Art. 6 - Tirocinio per personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato

1. I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto,

a) se titolari di altro insegnamento, presso l'istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;

b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico.

2. L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 è subordinato alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso la relativa istituzione.

3. Nei casi in cui il tirocinante abbia un contratto di supplenza ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete di scuole di cui all'art. 1 curano la compatibilità dei percorsi di tirocinio con l'espletamento degli impegni di servizio. Detta disposizione si applica anche:

a) nel caso in cui la domanda di svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio non può essere accolta ai sensi del comma 2;

b) nei casi in cui i tirocinanti di cui al comma 1 decidono di non avvalersi della facoltà di scelta ivi prevista;

c) nei casi di tirocinio svolto nell'ambito dei percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

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