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Messaggio INPS 09.11.2012, n. 18296

Decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante l'abrogazione dell'art. 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 in tema di trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. Prime istruzioni operative.

Premessa

L'art. 1 del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 contiene disposizioni per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale dell'8-11 ottobre 2012, n. 223. La citata sentenza ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella parte in cui non esclude l'applicazione della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva prevista dall'art. 37, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973 (di approvazione del testo unico delle norme sull'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).

In particolare, l'art. 1 del decreto legge n. 185/2012 ha disposto l'abrogazione dell'art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d'ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all'art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 (abrogato) senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente.

La norma dispone anche l'estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché l'inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva utile prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dall'art. 37 e 38 del DPR 23 dicembre 1973, n. 1032.

Di seguito sono descritti gli effetti della norma in esame e sono fornite le prime istruzioni operative alle sedi provinciali e territoriali ed alle amministrazioni iscritte alla gestione ex Inpdap ai fini dei trattamenti di fine servizio.

 

1. Ripristino del computo delle prestazioni secondo la normativa previgente all'art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010

L'abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2011, dell'art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 determina

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